L’istituto della trasformazione di società, disciplinato dagli artt. 2498-2500 novies c.c, si ha allorché una società adotti un modello societario diverso da quello originario.
La normativa si riferisce alla trasformazione tra due modelli societari omogenei (trasformazione omogenea), ad esempio da un tipo ad un altro nell’ambito di società lucrativa o da un tipo all’altro di società mutualistica.
Questo per distinguere tale operazione dall’altra, denominata trasformazione eterogenea, disciplinata dagli artt. 2500 septies ed octies che si verifica quando venga mutato lo scopo dell’ente, ad esempio da società commerciale in consorzio, società consortile, comunione d’azienda, associazione non riconosciuta, fondazione.
La fusione di società, disciplinata dagli artt. 2501-2505 quater c.c. si ottiene quando da una pluralità di società se ne sostituisce una sola.
Possono verificarsi due situazioni:
una o più società si fondono in una di esse, che le assorbe (fusione per incorporazione);
una o più società si fondono in altra del tutto nuova (fusione vera e propria).