Proprietà industriale

Il diritto di proprietà industriale deve essere costruito e pensato in funzione, non solo di certificazione di un’avvenuta ricerca o di qualità del prodotto, ma della costituzione di una barriera tra la produzione dell’impresa e quella della concorrenza.
Ecco perchè possiamo considerare l’ottenimento, solo il primo passo per la costruzione della tutela dei beni immateriali dell’Azienda.
Affinché l’ossatura data da un diritto registrato o concesso abbia un senso, occorre che lo stesso sia costantemente sorvegliato e tempestivamente difeso dalla continua evoluzione della concorrenza.

Il brevetto è un titolo giuridico in forza al quale viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento dell’invenzione in un territorio e per un periodo ben determinati, al fine di impedire ad altri di produrre, vendere o utilizzare la propria invenzione senza autorizzazione. Per invenzioni si intende una soluzione nuova ed originale di un problema tecnico. Essa può riguardare un prodotto o un processo (metodo, procedimento).

Il marchio è un qualunque segno suscettibile di essere rappresentato graficamente, in particolare parole, compresi i nomi di persone, disegni, lettere, cifre, suoni, forma di un prodotto o della confezione di esso, combinazioni o tonalità cromatiche, purché siano idonee a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli delle altre.
Esso è disciplinato dagli articoli da 7 a 28 del Codice della proprietà industriale (decreto legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005).

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