Lesioni alla persona

L’art. 582 c.p. stabilisce che “chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalle quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Se la malattia ha una durata non superiore a 20 giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli artt. 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n.1 e nell’ultima parte dell’articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa”.
“ Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione o omissione. Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo” ).

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