Risarcimento danni

Lesioni alla persona

L’art. 582 c.p. stabilisce che “chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalle quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Se la malattia ha una durata non superiore a 20 giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti... Leggi tutto

Infortuni sul lavoro

L’infortunio sul lavoro è l’evento traumatico, avvenuto per una causa violenta sul posto di lavoro o anche semplicemente in occasione di lavoro, che comporta l’impossibilità di svolgere l’attività lavorativa per più di tre giorni. Si tratta del sintomo più evidente del m... Leggi tutto

Circolazione stradale

Il costante aumento del traffico veicolare negli ultimi quaranta anni, unito all’introduzione, nel 1969, dell’assicurazione obbligatoria per tutti i veicoli, ha incrementato notevolmente il contenzioso in materia di danni da circolazione stradale. Più volte il legislatore è dovuto intervenire ... Leggi tutto

Trasporto terrestre e aereo

DG Studio Legale offre assistenza stragiudiziale e giudiziale di diritto nazionale, comunitario ed internazionale nel settore dei trasporti: terrestri, ferroviari, portuali, marittimi, aerei ed aerospaziali, nonché nel campo della logistica integrata a supporto e servizio della intermodalità e per... Leggi tutto

Prodotti e Lavori Difettosi

In assenza di norme specifiche di disciplina del fenomeno, introdotte nel nostro ordinamento appena nel 1988 con il d.p.r. 24-05.88 n. 224, la dottrina e la giurisprudenza negli anni hanno sviluppato orientamenti tali da rendere comunque effettiva la tutela del consumatore in ordine al risarcimento ... Leggi tutto

FAQ – Domande Frequenti su Risarcimento Danni

Qual è il primo passo da compiere per ottenere il risarcimento dei danni subiti in un sinistro stradale?

Il nuovo Codice delle Assicurazioni (D.Lgs 209/05) ha comportato notevoli (e per certi versi contestate) novita’ in materia di risarcimento del danno da sinistri stradali introducendo, tra l’altro, il cosiddetto “risarcimento diretto”. Con tale procedura, il danneggiato non deve piu’ rivolgere la domanda di risarcimento alla Compagnia assicuratrice del danneggiante, ma a quella che ha stipulato il contratto relativo al veicolo coinvolto nel sinistro. Il cosidetto risarcimento diretto, pero’, non trova sempre applicazione: la procedura e’ applicabile ai soli sinistri avvenuti a) nel territorio della Repubblica; b) tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la rca; c) dai quali siano derivati danni al veicolo o lesioni di lieve entita’ ai loro conducenti (danno biologico fino al 9 per cento), senza il coinvolgimento di altri veicoli. Quando il sinistro non rientra nell’ambito di applicazione del cosiddetto risarcimento diretto, quindi, la procedura da seguire è quella tradizionale: bisogna presentare la richiesta di risarcimento alla Compagnia assicuratrice del danneggiante. Senza con cio’ voler essere esaustivi in proposito (la tematica meriterebbe un ben maggiore approfondimento), ricorderemo che il primo passo per ottenere il risarcimento dei danni da sinistro stradale è quello di inviare il più celermente possibile la richiesta con raccomandata con ricevuta di ritorno alla compagnia assicurativa, indicando il luogo, data e modalità del sinistro, generalità delle parti e numero di targa dei veicoli coinvolti, indicazione dell’Autorita’ intervenuta, nonché i giorni e la località in cui il mezzo danneggiato è a disposizione del perito della compagnia per l’accertamento del danno. Alla raccomandata, se presente, va allegato il modulo blu che, firmato da entrambi i conducenti, diviene modulo di constatazione amichevole dell’incidente. Ulteriori indicazioni sono necessarie in caso di lesioni (ad es. eta’ del danneggiato, entita’ delle lesioni, reddito, attestazione medica, etc.).

Cosa si intende per danno “biologico”?
Il danno biologico, o danno alla salute, è la lesione dell’integrità psichica-fisica di un soggetto (il danneggiato) a seguito di un sinistro e si caratterizza per dover essere valutato prescindendo da ogni riferimento al reddito percepito dal danneggiato. E’ un danno sempre presente ogni qualvolta si verifichi una menomazione all’integrità psico-fisica del soggetto, non necessita quindi di ulteriori prove. Quando, oltre al danno biologico, si verifichino danni di natura patrimoniale, questi vanno risarciti a parte, oltre al danno morale. Il danno biologico viene liquidato sulla base della invalidità “temporanea” del danneggiato e di quella “permanente”. L’invalidità temporanea è l’impossibilità di usare appieno una propria funzione fisica o psicologica per un tempo determinato. L’invalidità permanente è la diminuzione cronica, insanabile, di una propria funzione psico-fisica e viene quantificata in percentuale. Per quanto riguarda la prova, l’invalidità temporanea può essere provata con i certificati del medico curante attestanti il periodo di malattia. Quella permanente richiede, invece, una apposita perizia o consulenza medico- legale. –
Trasporto di cose: il vettore, per cause ad esso non imputabili, è impedito a continuare l’esecuzione del contratto, come deve comportarsi?
Il caso prospettato è disciplinato dall’art. 1686 c.c. che il legislatore ha intitolato “Impedimenti e ritardi nell’esecuzione del trasporto”.
L’attività di trasferimento esercitata dal vettore, pur costituendo il dato peculiare dal punto di vista economico del contratto di trasporto, non esaurisce il concetto di esatta esecuzione del negozio in questione.
L’esatta esecuzione del contratto di trasporto, infatti, comprende altresì l’adempimento da parte del vettore di altre obbligazioni accessorie necessarie al raggiungimento dello scopo pratico prefissato dalle parti al momento della stipulazione del negozio.
Proprio in ragione di tali obbligazioni accessorie, in capo al vettore (nella sua qualità di detentore delle merci da trasportare) sussiste il vincolo di conservare e custodire le cose sino al momento della loro consegna al destinatario.
Sino a tale istante il vettore è responsabile della sorte della merce. Responsabilità da cui il vettore non è esonerato neanche nel caso in cui il destinatario rifiuti le cose trasportate ovvero il mittente ometta di fornirgli le opportune istruzioni.
In tale ultima circostanza il vettore deve adopera lo strumento del deposito così come disciplinato dall’art. 1514 c.c.

La disciplina in tema di trasporto si applica anche nel caso in cui il trasporto abbia natura amichevole?
Le norme disciplinanti la responsabilità del vettore si applicano al trasporto gratuito.
Questione assai annosa e tralatizia è se tali principi si applichino anche al trasporto amichevole o di cortesia.
La differenza tra i due istituti è notevole in quanto nel trasposto gratuito si crea tra le parti un vincolo giuridico (il vettore, cioè, ha un interesse, giuridicamente connotato, ad eseguire la prestazione) mentre nel trasporto amichevole manca qualsiasi legame giuridico (il rapporto che sorge tra le parti rientra nell’orbita dei rapporti e relazioni interpersonali).
Ciò doverosamente premesso, giurisprudenza e dottrina maggioritaria hanno concluso nel ritenere che il vettore nel trasporto terrestre a titolo amichevole risponde dei danni provocati al trasportato secondo i canoni tracciati dalla responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.
Il vettore, pertanto, durante il tragitto non deve arrecare danni a terzi, qualora con la propria condotta provochi un danno ad un viaggiatore, incombe sul danneggiato, secondo le previsioni della responsabilità extra contrattuale, l’onere di provare la colpa di chi eseguiva il trasporto.

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