In Italia la Giurisprudenza ha tenuto in considerazione il danno da vacanza rovinata qualificandolo come pregiudizio morale collegato alla delusione e allo stress causato dalla circostanza di non aver goduto appieno dei benefici derivanti dalla vacanza.
Il concetto di vacanza va inteso qui come occasione di svago e di riposo conforme alle aspettative del turista.
Spesso accade che una splendida vacanza mostrata sui depliant di un’agenzia viaggi, si trasformi in un incubo in cui lo stress psico-fisico del viaggiatore venga acuito anziché alleviato dalla vacanza stessa.
In tal senso il mancato godimento della vacanza, seppur in modo parziale, trova per l’Ordinamento tutela e merita di essere risarcito, qualora esso si verifichi.
Il risarcimento andrà richiesto ai soggetti che si sono contrattualmente obbligati in modo diretto con il turista/consumatore, preferibilmente a mezzo di legale che possa formulare e quantificare una richiesta congrua..
Si tratta di un danno non patrimoniale derivante da mancato adempimento contrattuale; si tratta di un danno, cioè, che è considerato dal nostro Ordinamento come ulteriore e diverso rispetto a quello morale, il cui risarcimento è basato sulla disciplina dettata dal combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 92 Codice del Consumo.