Reati tributari, reati fallimentari e reati societari non sono espressioni per delineare la medesima categoria di illecito ma fattispecie di reato diverse tra loro con finalità differenti.
I reati tributari sono previsti da una legge speciale extra codicistica, di recente aggiornata con la Manovra di agosto 2011.
Compiere un illecito che riguarda i tributi può costituire non solo un illecito amministrativo-tributario ma anche un illecito penale.
Tuttavia, non ogni irregolarità o illecito porta davanti al giudice penale, ma solo quei fatti che sono riconducibili a specifiche fattispecie di reato.
Fondamentalmente l’attenzione del Legislatore penale si concentra sulla punizione delle condotte che conducono a una falsa o incompleta dichiarazione dei dati che rilevano per il pagamento delle imposte.
Vi sono, innanzitutto, delitti in materia di dichiarazione:
la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Si tratta di una figura di reato grave e di particolare insidiosità che può realizzarsi in capo al contribuente che presenta una dichiarazione annuale (ai fini delle imposte dirette o dell’IVA) utilizzando fatture o altri documenti emessi per operazioni che, in realtà, non esistono, al fine di abbassare l’imponibile e quindi l’imposta da pagare.
Faq
Quali sono le pene accessorie per i reati tributari?
La condanna per i reati tributari previsti dagli artt. da 2 a 11 del D. Lgs. n. 74/2000, oltre alla reclusione, comporta le seguenti pene accessorie:
• l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a 6 mesi e non superiore a 3 anni;
• l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore ad 1 anno e non superiore a 3 anni;
• l’interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore ad 1 anno e non superiore a 5 anni;
• l’interdizione perpetua dall’ufficio di componente di commissione tributaria;
• la pubblicazione della sentenza a norma dell’articolo 36 del codice penale.
La condanna per i delitti previsti dagli articoli 2 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti), 3 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) e 8 (emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti) comporta, inoltre, l’interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore ad 1 anno e non superiore a 3 anni.
Inoltre, l’istituto della sospensione condizionale della pena di cui all’articolo 163 del codice penale non trova applicazione nei casi in cui
• l’ammontare dell’imposta evasa sia superiore al 30% del volume d’affari e l’ammontare dell’imposta evasa sia superiore a 3 milioni di euro.
Le pene previste per i delitti di cui al D. Lgs. n. 74/2000 sono diminuite fino a 1/3 e non si applicano le pene accessorie se, prima del processo di primo grado, i debiti tributari relativi ai f delitti medesimi sianoo stati estinti mediante pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie.
Quali sono gli illeciti tributari che costituiscono reato penale?
Costituiscono reati penali e sono disciplinati dal d.lgs. 74/2000 i seguenti tipi di reati tributari:
• dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1e 2, D.Lgs. n. 74/2000);
• dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. n. 74/2000);
• dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. n. 74/2000);
• dichiarazione omessa (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000);
• emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.Lgs. n. 74/2000);
• occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. n. 74/2000);
• omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis, D.Lgs. n. 74/2000);
• omesso versamento dell’Iva (art. 10-ter, D.Lgs. n. 74/2000);
• indebita compensazione (art. 10-quater, D.Lgs. n. 74/2000);
• pagamenti parziali (art. 11, D.Lgs. n. 74/2000, comma 1);
• pagamenti parziali (art. 11, D.Lgs. n.74/2000, comma 2).