Reati contro la libertà sessuale

I reati di tipo sessuale o concernenti la libertà sessuale e commessi nei confronti di minorenni sono disciplinati dagli articoli 600-bis e successivi.
La lettura e la schematizzazione degli stessi risulta alquanto complessa. Le fattispecie normative sono ingarbugliate, presentano continui richiami a norme precedenti o successive, e risulta ardua una loro schematizzazione in base all’età del soggetto passivo. E’ quindi obiettivo dello scrivente quello di “riordinare” le norme, a seconda dell’età e del consenso del soggetto passivo all’atto, nonché a seconda della condotta e dell’età del soggetto attivo.
Esiste una distinzione tra violenza sessuale e atti di libidine violenta?
In relazione agli abusi sessuali, si osservi che la l. n. 66 del 15 febbraio 1996 ha profondamente innovato i reati di violenza sessuale e ha introdotto nella legislazione penale il reato di “atti sessuali” eliminando la distinzione esistente prima tra la violenza carnale, la quale richiedeva la presenza di una qualsiasi forma di compenetrazione carnale e gli atti di libidine violenti, nei quali andavano compresi tutti gli altri atti, che fossero espressione di concupiscenza.
Tale innovazione, oltre ad evitare accertamenti umilianti per la parte offesa, ha ampliato la tutela, in quanto la congiunzione violenta può avere la stessa gravità di altri atti sessuali.
Consegue che attualmente sono sanzionati in modo unitario tutti gli atti sessuali connotati da violenza, minaccia o abuso di autorità. In merito alla fattispecie di cui all’art. 609 quater c.p., che punisce gli atti sessuali con minorenne, questa tutela il corretto sviluppo della personalità sessuale del minore stabilendo l’intangibilità sessuale assoluta (per il minore di quattordici anni) o relativa (in particolari situazioni, per il minore di anni sedici, nei confronti del soggetto attivo in relazione di parentela, cura o vigilanza con il minore stesso).
Tale fattispecie di reato è configurabile in assenza di ogni azione coercitiva e si connota come reato a forma libera, cioè comprensivo di tutte le possibili forme di aggressione al minore, con esclusione dei fatti tipici di costrizione indicati dall’art. 609 bis c.p., i quali, se hanno come destinatario il minore, realizzano piuttosto la fattispecie di violenza sessuale aggravata ex art. 609 bis e 609 ter, comma 1, n. 1, nella fattispecie di minore degli anni quattordici, o 5 c.p., nella fattispecie di minore degli anni sedici.

Quando si risponde di violenza sessuale di gruppo?
L’art. 609 octies prevede la fattispecie di reato di violenza sessuale di gruppo. Ai fini della configurabilità di tale reato è necessario che più persone riunite partecipino alla commissione del fatto. Non è tuttavia richiesto che tutti i componenti del gruppo compiano atti di violenza sessuale, essendo sufficiente che dal compartecipe sia comunque fornito un contributo alla commissione del reato, né è necessario che i componenti del gruppo assistano al compimento degli atti di violenza sessuale, essendo sufficiente la loro presenza nel luogo e nel momento in cui detti atti vengono compiuti. Si rileva che l’espressione “più persone” contenuta nell’art. 609 octies c.p. comprende anche l’ipotesi che gli autori del fatto siano soltanto due. Costituisce una fattispecie autonoma di reato, a carattere necessariamente plurisoggettivo proprio, e richiede per la sua integrazione, oltre all’accordo delle volontà dei compartecipi al delitto, anche la simultanea effettiva presenza di costoro nel luogo e nel momento di consumazione dell’illecito, in un rapporto causale inequivocabile
Esiste una differenza sostanziale tra la fattispecie di reato di violenza privata e quella di violenza sessuale?
Integra gli estremi del delitto di violenza privata prevista dall’art. 610 c.p. la minaccia, pur se non esplicita, che si concretizzi in un qualsiasi comportamento idoneo ad incutere timore ed a suscitare la preoccupazione di un danno ingiusto al fine di ottenere che, mediante la detta intimidazione, il soggetto passivo sia indotto a fare, tollerare o ad omettere qualcosa. Il reato di violenza privata si configura non solo quando venga adoperata la violenza fisica, ma anche quando la condotta si esplichi con la violenza impropria, che si attua mediante l’uso di mezzi diretti a esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione.
In merito alla violenza sessuale, è ammissibile il concorso del reato di violenza sessuale con il delitto di violenza privata, quando quest’ultimo, pur strumentale rispetto alla condotta criminosa di cui all’art. 609 bis c.p., rappresenta un “quid pluris” che eccede il compimento dell’attività sessuale coatta.

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