In data 1 agosto 2011 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 177 il D. Lgs. 121/11, che ha introdotto, con l’art. 25-undecies, i reati ambientali nel c.d. “catalogo” dei reati presupposto previsti dal D. Lgs. 231/01 in tema di responsabilità amministrativa degli enti.
Tale provvedimento, adottato in attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi, è entrato in vigore in data 16 agosto 2011.
Con tale nuova previsione normativa sono state, dunque, introdotte sanzioni ex D. Lgs. 231/01 per la violazione dei reati previsti:
dai nuovi artt. 727-bis c.p. (uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di specie di animali o vegetali selvatiche protette) e 733-bis c.p. (distruzione o danneggiamento di habitat protetto);
nel c.d. “Codice dell’ambiente” (D. Lgs. 152/06), con riferimento alle attività di scarico di acque, gestione, spedizione, smaltimento, traffico dei rifiuti, bonifica dei siti ed esercizio di attività pericolose;
dalla L. 150/92, in relazione al commercio degli animali in via di estinzione, all’uccisione e abbandono di animali, al danneggiamento del patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale e alla deturpazione di bellezze naturali;
dalla L. 549/93 che disciplina la tutela penale dell’ozono;
dal D. Lgs. 202/07, che puniscono l’inquinamento doloso e colposo dell’ambiente marino realizzato mediante lo scarico delle navi.
Solo per i reati di cui al D. Lgs. 202/97 e per le violazioni del Codice dell’Ambiente sono state previste sanzioni interdittive fino ad un massimo di sei mesi (che possono divenire definitive nel caso in cui l’ente, o una sua unità organizzativa, vengano utilizzate al solo o prevalente fine di compiere i suddetti reati).
In tutti gli altri casi sono state previste sanzioni pecuniarie in proporzione alla gravità dei reati presupposto commessi.
Perché il diritto penale è uno strumento necessario alla lotta per la tutela dell’ambiente?
I reati ambientali comprendono una vasta serie di atti od omissioni che danneggiano o mettono in pericolo l’ambiente, come l’emissione illecita di sostanze pericolose nell’aria, nel suolo o nelle acque, la spedizione illegale di rifiuti o il commercio illecito di specie minacciate. Questi reati, oltre ad avere effetti devastanti sull’ambiente e sulla salute umana, minano l’efficace attuazione della normativa comunitaria in materia di protezione dell’ambiente e della salute umana. Si deve pertanto garantire che tali reati siano passibili di sanzioni efficaci, tra cui sanzioni penali per i casi gravi.
Quali sono le prossime fasi di attuazione della direttiva?
Gli Stati membri dovranno attuare la direttiva entro 18 mesi dalla sua adozione e comunicare le rispettive normative di attuazione alla Commissione. Tale periodo di attuazione non dovrebbe comportare difficoltà per gli Stati membri, in quanto molte disposizioni erano già contemplate nell’annullata decisione quadro 2003/80/GAI. Il termine per l’attuazione di tale decisione quadro sarebbe scaduto il 27 gennaio 2005, cosicché gli Stati membri avranno già provveduto ad emanare buona parte delle misure necessarie per l’attuazione della presente direttiva.
In primo luogo la Commissione valuterà se le misure di attuazione presentate dagli Stati membri sono conformi alla direttiva. In secondo luogo la proposta impone agli Stati membri di trasmettere ogni tre anni una relazione di attuazione della direttiva. Sulla base delle informazioni ricevute la Commissione elaborerà relazioni periodiche dirette a valutare il modo in cui la direttiva viene applicata negli Stati membri e a individuare possibili problemi di attuazione o la necessità di modificarla. In caso di attuazione inadeguata, la Commissione può avviare un procedimento d’infrazione contro lo Stato membro inadempiente dinanzi alla Corte di giustizia, che può infliggere sanzioni severe.
Inoltre la Commissione si adopererà per raccogliere statistiche comparabili e affidabili sui reati ambientali negli Stati membri. A tal fine sarà istituito un gruppo di esperti incaricato di definire le informazioni necessarie.