Reintegra nel posto di lavoro

La libera facoltà di recesso da parte del datore di lavoro è stata limitata nel tempo da una serie di norme a tutela del lavoratore e del suo diritto al lavoro, costituzionalmente garantito. Ci sono infatti una serie di limiti sostanziali e procedurali alla libertà di licenziamento da parte del datore di lavoro.
Una delle norme più importanti a tutela del lavoratore è quella prevista dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, la legge n. 300 del 1970: la tutela reale.
La tutela reale viene applicata in favore dei lavoratori delle aziende con più di 15 dipendenti (o 5 dipendenti nel settore agricolo): nel caso in cui il lavoratore dimostri, ed ottenga sentenza dal giudice, che il licenziamento subito dal proprio datore di lavoro è illegittimo, avrà diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, oppure al pagamento di una indennità sostitutiva della reintegrazione pari a 15 mensilità di retribuzione globale di fatto, oltre che al risarcimento del danno.  E la scelta tra la reintegrazione o il pagamento dell’indennità sostitutiva spetta al lavoratore.

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