La tutela della reputazione, sia personale, sia professionale, di un individuo trova la propria disciplina già nella Costituzione, ai sensi degli artt. 2 e 3 Cost.; mentre, dal punto di vista civilistico, questa viene classificata quale diritto della personalità e in quanto tale gode di un’ampia protezione che consente di dare sbocco a domande di risarcimento sia del danno patrimoniale sia di quello non patrimoniale.
In particolare nel generico concetto di reputazione meritevole di tutela rientra anche quello di “decoro professionale”, da intendersi come l’immagine che un soggetto ha costruito di sé nel proprio ambiente lavorativo; pertanto il soggetto che ha subito una lesione della propria reputazione professionale ha diritto al risarcimento del danno, ferma restando la tutela penale prevista dall’art. 595 c.p. in caso di diffamazione, in quanto la violazione della dignità sociale e professionale della persona costituisce lesione di un valore costituzionalmente protetto.