Separazioni e Divorzi

Gli avvocati di DG Studio Legale offrono servizi di assistenza e consulenza legale per separazioni consensuali e giudiziali, divorzi congiunti e giudiziali, assegni di mantenimento, modifiche delle condizioni di separazione, separazioni delle coppie di fatto, affidamento dei minori e assegni di mantenimento.

Separazione consensuale o giudiziale

Con la separazione i coniugi non pongono fine al rapporto matrimoniale ma ne richiedono la sospensione in attesa di una sempre auspicabile riconciliazione o, eventualmente, di una sentenza di divorzio.
La separazione può essere consensuale, qualora sia possibile addivenire ad un accordo tra i coniugi o, in caso contrario, giudiziale.
Il divorzio consiste invece nel vero e proprio scioglimento* del vincolo matrimoniale. In seguito all’annotazione della sentenza di divorzio nei registri dello Stato Civile, le parti possono contrarre eventuale nuovo matrimonio.
Si parla di scioglimento* qualora sia stato contratto matrimonio con rito civile, di cessazione degli effetti civili qualora sia stato celebrato matrimonio concordatario.
Anche il procedimento di divorzio può seguire due percorsi alternativi, a secondo che vi sia o meno consenso tra i coniugi:
– divorzio congiunto, quando c’è accordo dei coniugi su tutte le condizioni, in questo caso il ricorso è presentato congiuntamente da entrambi i coniugi;
– divorzio giudiziale, quando non c’è accordo sulle condizioni, in questo caso il ricorso può essere presentato anche da un solo coniuge.
Il divorzio si differenzia dalla separazione legale in quanto con quest’ultima i coniugi non pongono fine definitivamente al rapporto matrimoniale, ma ne sospendono gli effetti nell’attesa di una riconciliazione o di un provvedimento di divorzio.
Il divorzio è disciplinato dal codice civile (art. 149 c.c.), dalla legge 898/1970 (che ha introdotto l’istituto per la prima volta in Italia) e dalla legge n. 74/1987 (che ha apportato delle modifiche significative alla precedente).
Le cause che permettono ai coniugi di divorziare sono tassativamente elencate nell’art. 3 della legge 1970/898 e attengono principalmente ad ipotesi in cui uno dei coniugi abbia attentato alla vita o alla salute dell’altro coniuge o della prole, oppure abbia compiuto specifici reati contrari alla morale della famiglia.
Ma la causa statisticamente prevalente che conduce al divorzio è la separazione legale dei coniugi protratta ininterrottamente per almeno tre anni a far tempo dalla prima udienza di comparizione dei coniugi innanzi al tribunale nella procedura di separazione personale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale.
Per la decorrenza dei tre anni non vale il tempo che i coniugi hanno trascorso in separazione di fatto, senza cioè richiedere un provvedimento di omologa al Tribunale.

Il divorzio può quindi essere richiesto:
– in caso di separazione giudiziale: qualora vi sia stato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice;
– in caso di separazione consensuale: a seguito di omologazione del decreto disposto dal giudice;
– in caso di separazione di fatto: se la separazione è iniziata 2 anni prima del 18 dicembre 1970;

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