Locazione

SFRATTO

In alcuni casi il rapporto tra proprietario e inquilino diviene difficoltoso vuoi perché non vengono pagati i canoni di locazione pattuiti, vuoi perché nonostante la scadenza del contratto l’inquilino non vuole lasciare i locali, vuoi ancora perché il proprietario ha la necessità di rientrare anticipatamente nel possesso dei propri beni.
In questi ed in altri casi occorre richiedere l’intervento di un legale per poter tutelare i propri diritti nel pieno rispetto delle prescrizioni di legge.

SFRATTO PER MOROSITA’

Si versa in ipotesi di sfratto per morosità nel caso in cui l’inquilino non provveda a pagare regolarmente i canoni di locazione stabiliti nel contratto stipulato con il proprietario.
In questi casi il legale provvederà a redigere la lettera di messa in mora prima di iniziare il vero e proprio procedimento di sfratto.
In caso di ulteriore inadempimento da parte del conduttore, occorre predisporre e notificare l’intimazione di sfratto per morosità.
All’udienza fissata il Giudice verificherà il persistere della morosità e, nel caso, provvederà a convalidare l’intimazione fissando altresì i tempi per l’esecuzione.
Una volta ottenuta la convalida ed espletate le ulteriori formalità (precetto per rilascio e avviso ex art. 608 c.p.c.) occorrerà richiedere l’intervento dell’Ufficiale Giudiziario che, con l’ausilio della Forza Pubblica, provvederà a reimmettere nel possesso dei locali il proprietario della casa.

FINITA LOCAZIONE

Nel caso in cui il proprietario non intenda rinnovare il contratto all’inquilino al termine del periodo naturale dello stesso (4+4  ovvero 3+2 o 6+6), può adire il Giudice al fine di ottenere un provvedimento che consenta di rientrare nel possesso dell’immobile.
Prima di depositare il ricorso occorre inviare al conduttore una raccomandata con la quale si comunica l’intenzione di non rinnovare il contratto di locazione.
L’atto che verrà predisposto sarà differente in caso di azione prima della scadenza ovvero azione successiva alla scadenza:
a) intimazione di licenza per finita locazione
Si intima la finita locazione nel caso in cui la scadenza non sia ancora compiuta, ma il proprietario desidera ottenere un provvedimento esecutivo in caso in cui il conduttore non voglia rilasciare i locali.
b) sfratto per finita locazione
Si intima lo sfratto per finita locazione nel caso in cui il contratto sia scaduto e il conduttore non abbia rilasciato i locali occupati.
In ogni caso, ottenuto il provvedimento, sarà necessario poi eseguire con l’Ufficiale Giudiziario per riottenere il possesso del bene.

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