REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Nel Libro II del Codice Penale rientrano anche i delitti contro il patrimonio. Questi ultimi vengono trattati nel Titolo XIII. Fra i vari casi previsti, vi sono furti, danneggiamenti, frodi informatiche, appropriazioni indebite, usura e casi di circonvenzione di persone incapaci. –
I delitti contro il patrimonio possono essere commessi mediante violenza alle cose o alle persone (furto, anche in abitazione o con strappo, rapine, sottrazione di cose comuni, estorsione, sequestri a scopo di rapina, usurpazioni, invasione di terreni o edifici, danneggiamenti, deturpamento di cose altrui), oppure mediante frode (truffe, frodi informatiche, insolvenze fraudolente, mutilazione fraudolenta della propria persona, circonvenzione di persone incapaci, usura, ricettazione e riciclaggio).
Si tratta, quindi, di casistiche molto diverse fra loro, accomunate dal fatto di essere attuate allo scopo di sottrarre denaro o beni altrui o di danneggiare gli stessi e, quindi, di essere commessi contro interessi altrui, di natura economica.
Le pene previste, che possono essere detentive o pecuniarie o comportare la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, variano in funzione dello specifico delitto contro il patrimonio commesso dal singolo.

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